Art. 13. Con Regio decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, di intesa con il Ministro per le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1920-IV, n. 100, le norme per il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e le altre disposizioni, anche di carattere integrativo, per l'attuazione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 febbraio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - VIDUSSONI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI