Art. 13. 
 
  Con Regio decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale
Fascista, Ministro Segretario di Stato, di intesa con il Ministro per
le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1920-IV,
n. 100, le norme per il funzionamento del Comitato olimpico nazionale
italiano (C.O.N.I.) e  le  altre  disposizioni,  anche  di  carattere
integrativo, per l'attuazione della presente legge. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 16 febbraio 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                     MUSSOLINI - VIDUSSONI - DI REVEL 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI