Art. 3. Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente: 1) provvede alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale; 2) coordina e disciplina l'attivita' sportiva comunque e da chiunque esercitata; 3) ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni sportive nazionali, gli statuti ed i regolamenti; 4) appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpionica o per il raggiungimento di altre finalita'.