Art. 3. 
 
  Il    Comitato    olimpico    nazionale     italiano     (C.O.N.I.)
nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente: 
 
  1) provvede alla conservazione, al controllo ed all'incremento  del
patrimonio sportivo nazionale; 
 
  2)  coordina  e  disciplina  l'attivita'  sportiva  comunque  e  da
chiunque esercitata; 
 
  3)  ha  il  potere  di  sorveglianza  e  di  tutela  su  tutte   le
organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente
o per mezzo delle Federazioni sportive nazionali, gli  statuti  ed  i
regolamenti; 
 
  4) appronta gli atleti ed i mezzi idonei per  le  Olimpiadi  e  per
tutte le altre manifestazioni sportive  nazionali  o  internazionali,
con riguardo alla preparazione olimpionica o per il raggiungimento di
altre finalita'.