Art. 7. II presidente e' nominato dal DUCE, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, e rappresenta il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) a tutti gli effetti. Il segretario generale e' nominato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, su proposta del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.). Egli coadiuva il presidente nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali e nella sua attivita'.