Art. 7. 
 
  II presidente e' nominato dal DUCE, su proposta del Segretario  del
Partito  Nazionale  Fascista,  e  rappresenta  il  Comitato  olimpico
nazionale italiano (C.O.N.I.) a tutti gli effetti. 
 
  Il segretario generale  e'  nominato  dal  Segretario  del  Partito
Nazionale Fascista, su proposta del presidente del Comitato  olimpico
nazionale  italiano   (C.O.N.I.).   Egli   coadiuva   il   presidente
nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali e nella sua attivita'.