Art. 8. I presidenti delle Federazioni sportive sono nominati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, su proposta del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.). Essi, previo parere favorevole dello stesso presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), nominano i componenti del Direttorio federale.