Art. 8. 
 
  I  presidenti  delle  Federazioni  sportive   sono   nominati   dal
Segretario del Partito Nazionale Fascista, su proposta del presidente
del Comitato olimpico nazionale  italiano  (C.O.N.I.).  Essi,  previo
parere favorevole  dello  stesso  presidente  del  Comitato  olimpico
nazionale italiano (C.O.N.I.), nominano i componenti  del  Direttorio
federale.