VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  E Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo  delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quante segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n.  1116.  e'  sostituito
dal seguente: 
 
  «L'ufficiale, sottufficiale o graduato di truppa,  riabilitato  con
sentenza del giudice ordinario o, se incorso in incapacita' militare,
riabilitato a norma dell'articolo precedente, puo' essere reintegrato
nel grado perduto a seguito della condanna,  previo  parere  conforme
emesso insindacabilmente dal  Tribunale  Supremo  militare  nei  modi
stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente. 
 
  «Il procedimento e' promosso dal procuratore generale militare  del
Re Imperatore a richiesta del Ministro da cui il militare dipende. 
 
  «Alla reintegrazione del grado si provvede con  decreto  Reale,  se
trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto  Ministeriale,  se
trattasi di sergente maggiore, sergente  o  graduato  di  truppa  del
Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate. 
 
  «Oltre alla reintegrazione  nel  grado  puo'  essere  disposta,  su
giudizio insindacabile del Ministro da cui il  militare  dipende,  la
riammissione in servizio o il collocamento nella posizione di congedo
spettante in base alle disposizioni in vigore. 
 
  «Per i militari reintegrati non si provvede  ad  alcuna  variazione
degli assegni di pensione dei quali siano eventualmente in possesso. 
 
  «Il provvedimento di reintegrazione nel grado  non  importa  revoca
del predente decreto di perdita  del  grado,  e  non  da'  diritto  a
corresponsione di assegni arretrati».