Art. 10. 
 
  Per le spese relative agli accertamenti sulla idonea tecnica  delle
macchine trebbiatrici gli  aspiranti  alla  licenza  per  l'esercizio
della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare
all'Erario una tassa di concessione governativa di  lire  venticinque
per ogni trebbiatrice e sgranatrice  con  battitore  della  lunghezza
fino a metri 0,75,  e  di  lire  quaranta  per  ogni  trebbiatrice  e
sgranatrice con battitore di lunghezza maggiore. 
 
  Le  spese  suddette  faranno  carico  al  bilancio  del   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, ed il Ministro per  le  finanze  e'
autorizzato  a  iscrivere,  con  propri  decreti,   le   assegnazioni
occorrenti entro il  limite  massimo  del  provento  delle  tasse  di
concessione  governativa,  depurato  del  ventesimo,  per  spese   di
riscossione.