Art. 10. Per le spese relative agli accertamenti sulla idonea tecnica delle macchine trebbiatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'Erario una tassa di concessione governativa di lire venticinque per ogni trebbiatrice e sgranatrice con battitore della lunghezza fino a metri 0,75, e di lire quaranta per ogni trebbiatrice e sgranatrice con battitore di lunghezza maggiore. Le spese suddette faranno carico al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed il Ministro per le finanze e' autorizzato a iscrivere, con propri decreti, le assegnazioni occorrenti entro il limite massimo del provento delle tasse di concessione governativa, depurato del ventesimo, per spese di riscossione.