Art. 11. 
 
  Su conforme parere della Commissione di cui all'art. 7, l'ispettore
provinciale dell'agricoltura puo' revocare in  qualunque  momento  la
licenza, qualora venga accertata la deficienza tecnica delle macchine
o del personale addettovi, o la mancanza dell'estintore da  incendio,
o quando il titolare della licenza non osservi, nell'esercizio  della
trebbiatura e sgranatura, i contratti collettivi di lavoro o le norme
sindacali e corporative, o non rispetti  le  tariffe  di  trebbiatura
regolarmente stipulate dalle organizzazioni competenti. 
 
  L'accertamento delle infrazioni ai contratti collettivi di  lavoro,
alle  norme  sindacali  e  corporative,  nonche'  alle  tariffe,   e'
demandato all'Ispettorato corporativo competente per territorio.