Art. 11. Su conforme parere della Commissione di cui all'art. 7, l'ispettore provinciale dell'agricoltura puo' revocare in qualunque momento la licenza, qualora venga accertata la deficienza tecnica delle macchine o del personale addettovi, o la mancanza dell'estintore da incendio, o quando il titolare della licenza non osservi, nell'esercizio della trebbiatura e sgranatura, i contratti collettivi di lavoro o le norme sindacali e corporative, o non rispetti le tariffe di trebbiatura regolarmente stipulate dalle organizzazioni competenti. L'accertamento delle infrazioni ai contratti collettivi di lavoro, alle norme sindacali e corporative, nonche' alle tariffe, e' demandato all'Ispettorato corporativo competente per territorio.