Art. 12. 
 
  Colui che porta il grano alla macchina  trebbiatrice  e'  tenuto  a
dichiarare, al conducente della macchina stessa, la denominazione del
fondo e l'estensione del terreno seminato a grano, dal quale proviene
il grano da trebbiare, controfirmando la scheda di  cui  all'articolo
seguente.