Art. 13. Il titolare della licenza relativa alla macchina adibita alla trebbiatura del grano ha l'obbligo di denunciare, entro dieci giorni dalla avvenuta trebbiatura, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione il grano stesso e' stato coltivato, la quantita' trebbiata, le generalita' del conduttore del fondo da cui il grano proviene, ed il comune in cui il fondo si trova, all'uopo riempiendo e firmando apposita scheda di denuncia.