Art. 13. 
 
  Il titolare della  licenza  relativa  alla  macchina  adibita  alla
trebbiatura del grano ha l'obbligo di denunciare, entro dieci  giorni
dalla    avvenuta    trebbiatura,     all'Ispettorato     provinciale
dell'agricoltura nella cui circoscrizione il grano  stesso  e'  stato
coltivato, la quantita' trebbiata, le generalita' del conduttore  del
fondo da cui il grano proviene, ed il  comune  in  cui  il  fondo  si
trova, all'uopo riempiendo e firmando apposita scheda di denuncia.