Art. 14. 
 
  Presso ogni macchina  trebbiatrice  di  grano,  in  funzione,  deve
essere tenuto,  a  cura  del  titolare  della  licenza,  un  apposito
bollettario  a   madre   e   figlia,   fornito,   dietro   pagamento,
dall'Istituto centrale  di  statistica  e  vidimato  dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura, per la registrazione dei dati  e  della
denuncia di cui ai precedenti articoli 12 e 13.