Art. 14. Presso ogni macchina trebbiatrice di grano, in funzione, deve essere tenuto, a cura del titolare della licenza, un apposito bollettario a madre e figlia, fornito, dietro pagamento, dall'Istituto centrale di statistica e vidimato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, per la registrazione dei dati e della denuncia di cui ai precedenti articoli 12 e 13.