Art. 15. 
 
  Per  la  sorveglianza  sulle  operazioni  di  trebbiatura   e   per
l'accertamento della quantita' di  grano  denunciata,  nonche'  della
relativa  superficie  seminata  a  grano,  l'Ispettorato  provinciale
dell'agricoltura  puo'  richiedere  anche  l'opera  degli  agenti  di
polizia giudiziaria.