Art. 16. 
 
  Le violazioni delle norme della presente  legge  e  di  quelle  che
fossero emanate con il regolamento di esecuzione sono punite ai sensi
della  legge  8  luglio   1941-XIX,   n.   645,   senza   pregiudizio
dell'eventuale revoca della licenza di trebbiatura o  la  sgranatura,
da disporsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura,  sentita  la
Commissione di cui all'art. 7.