Art. 16. Le violazioni delle norme della presente legge e di quelle che fossero emanate con il regolamento di esecuzione sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, senza pregiudizio dell'eventuale revoca della licenza di trebbiatura o la sgranatura, da disporsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, sentita la Commissione di cui all'art. 7.