Art. 18. 
 
  Il  presente  decreto  entrera'   in   vigore   il   giorno   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e  sara'  presentato
alle Assemblee legislative per la conversione in legge. 
 
  I Ministri per l'agricoltura e le foreste  e  per  le  corporazioni
sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 aprile 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                     MUSSOLINI - PARESCHI - RICCI - DI REVEL - GRANDI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, acidi 11 maggio 1942-XX 
 
  Atti del Governo, registro 445, foglio 39. - MANCINI