Art. 18. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. I Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 aprile 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - PARESCHI - RICCI - DI REVEL - GRANDI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, acidi 11 maggio 1942-XX Atti del Governo, registro 445, foglio 39. - MANCINI