Art. 2. E' costituito in ogni provincia un consorzio obbligatorio fra i titolari di licenza del tipo B, limitatamente all'esercizio della trebbiatura per conto di terzi. Il Ministero delle corporazioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e foreste, su proposta motivata della Federazione nazionale prevista nel successivo art. 3, puo' autorizzare la costituzione di un unico consorzio obbligatorio per piu' provincie finitime. Il consorzio assume la denominazione di Consorzio obbligatorio provinciale o interprovinciale fra gli esercenti la trebbiatura la sgranatura a macchina per conto di terzi, ed ha lo scopo fondamentale di sviluppare in trebbiatura e sgranatura a macchina nell'interesse della produzione nazionale e di disciplinare a tale fine l'attivita' dei consorziati, seguendo le direttive e le istruzioni impartite dalla Federazione di cui al successivo art. 3. I Consorzi sono enti di diritto pubblico e sono retti da uno statuto tipo, approvato dal Ministero delle corporazioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e foreste e con quello delle finanze.