Art. 2. 
 
  E' costituito in ogni provincia un  consorzio  obbligatorio  fra  i
titolari di licenza del tipo  B,  limitatamente  all'esercizio  della
trebbiatura per conto di terzi. 
 
  Il  Ministero  delle  corporazioni,  d'intesa  con   il   Ministero
dell'agricoltura e foreste, su proposta  motivata  della  Federazione
nazionale  prevista  nel  successivo  art.  3,  puo'  autorizzare  la
costituzione di un unico consorzio obbligatorio  per  piu'  provincie
finitime. 
 
  Il consorzio assume  la  denominazione  di  Consorzio  obbligatorio
provinciale o interprovinciale fra gli esercenti  la  trebbiatura  la
sgranatura a macchina per conto di terzi, ed ha lo scopo fondamentale
di sviluppare in trebbiatura e sgranatura a  macchina  nell'interesse
della produzione nazionale e di disciplinare a tale fine  l'attivita'
dei consorziati, seguendo le  direttive  e  le  istruzioni  impartite
dalla Federazione di cui al successivo art. 3. 
 
  I Consorzi sono enti di  diritto  pubblico  e  sono  retti  da  uno
statuto tipo, approvato dal Ministero  delle  corporazioni,  d'intesa
con il Ministero  dell'agricoltura  e  foreste  e  con  quello  delle
finanze.