Art. 3. 
 
  I Consorzi provinciali  ed  interprovinciali  di  cui  all'articolo
precedente sono riuniti in  una  Federazione  nazionale,  che  ha  il
compito di coordinare l'attivita' dei  consorzi  e  di  regolarne  il
funzionamento. 
 
  Lo statuto della  Federazione  e'  approvato  dal  Ministero  delle
corporazioni d'intesa col Ministero dell'agricoltura e foreste, e con
quello delle finanze. 
 
  La Federazione e' ente di diritto pubblico. 
 
  La vigilanza sul funzionamento amministrativo di  essa  compete  al
Ministero delle corporazioni, che la  esercita  d'intesa  con  quello
dell'agricoltura e foreste.