Art. 3. I Consorzi provinciali ed interprovinciali di cui all'articolo precedente sono riuniti in una Federazione nazionale, che ha il compito di coordinare l'attivita' dei consorzi e di regolarne il funzionamento. Lo statuto della Federazione e' approvato dal Ministero delle corporazioni d'intesa col Ministero dell'agricoltura e foreste, e con quello delle finanze. La Federazione e' ente di diritto pubblico. La vigilanza sul funzionamento amministrativo di essa compete al Ministero delle corporazioni, che la esercita d'intesa con quello dell'agricoltura e foreste.