Art. 4. 
 
  Per il funzionamento dei Consorzi e della Federazione e' provveduto
con un prelievo - sui compensi riscossi,  in  base  alle  tariffe  di
trebbiatura, dai Consorzi per conto dei  singoli  consorziati  -  una
percentuale  che  e'   fissata   annualmente,   su   proposta   della
Federazione, secondo le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti
con Regio decreto, proposto dal  Ministro  per  le  corporazioni,  di
concerto con i Ministri per le  finanze  e  per  l'agricoltura  e  le
foreste.