Art. 4. Per il funzionamento dei Consorzi e della Federazione e' provveduto con un prelievo - sui compensi riscossi, in base alle tariffe di trebbiatura, dai Consorzi per conto dei singoli consorziati - una percentuale che e' fissata annualmente, su proposta della Federazione, secondo le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti con Regio decreto, proposto dal Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste.