Art. 6. La licenza ha valore soltanto per la macchina o le macchine, per la specie o le specie di piante, per l'annata e nell'ambito della provincia, per le quali e' stata rilasciata. L'esercente di macchine che intende impiegare le stesse in altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.