Art. 6. 
 
  La licenza ha valore soltanto per la macchina o le macchine, per la
specie o le specie  di  piante,  per  l'annata  e  nell'ambito  della
provincia, per le quali e' stata rilasciata. 
 
  L'esercente di macchine che intende impiegare le  stesse  in  altre
provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.