Art. 7. 
 
  La domanda per ottenere il rilascio della licenza di cui all'art. 1
va   indirizzata   all'Ispettorato    provinciale    dell'agricoltura
competente per territorio. 
 
  Le licenze sono rilasciate, a partire dal 1° maggio di ogni anno ed
entro  un  mese  dalla  presentazione  delle  relative  domande,   su
decisione dell'ispettore provinciale  dell'agricoltura,  sentita  una
Commissione  presieduta  dall'ispettore  stesso  e  composta  da   un
rappresentante del  P.N.F.,  dal  capo  dell'Ispettorato  corporativo
competente  per  territorio  o  da  un  suo   delegato,   e   da   un
rappresentante,  rispettivamente,  dell'Unione  provinciale  fascista
degli agricoltori, dell'Unione provinciale  fascista  dei  lavoratori
dell'agricoltura, dall'Unione provinciale fascista degli industriali,
dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'industria, della
Segreteria   provinciale   dell'Ente   nazionale    fascista    della
corporazione,    del    Consorzio    obbligatorio    provinciale    o
interprovinciale fra gli esercenti la trebbiatura e la  sgranatura  a
macchina per conto di terzi, dell'U.M.A. 
 
  Nel rilasciare le licenze del tipo B  sara'  data  preferenza  agli
esercenti che si avvalgono di macchine azionate autarchicamente. 
 
  Le funzioni di componente la Commissione sono gratuite.