Art. 7. La domanda per ottenere il rilascio della licenza di cui all'art. 1 va indirizzata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Le licenze sono rilasciate, a partire dal 1° maggio di ogni anno ed entro un mese dalla presentazione delle relative domande, su decisione dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, sentita una Commissione presieduta dall'ispettore stesso e composta da un rappresentante del P.N.F., dal capo dell'Ispettorato corporativo competente per territorio o da un suo delegato, e da un rappresentante, rispettivamente, dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dall'Unione provinciale fascista degli industriali, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'industria, della Segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della corporazione, del Consorzio obbligatorio provinciale o interprovinciale fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto di terzi, dell'U.M.A. Nel rilasciare le licenze del tipo B sara' data preferenza agli esercenti che si avvalgono di macchine azionate autarchicamente. Le funzioni di componente la Commissione sono gratuite.