Art. 8. 
 
  La Commissione di cui all'articolo precedente  e'  chiamata  a  dar
parere: 
 
  a) sul numero massimo  di  macchine  da  adibire,  nell'ambito  del
territorio della provincia, alla trebbiattura e sgranatura per  conto
di terzi in relazione alle esigenze della produzione; 
 
  b) sulla idoneita' tecnica delle macchine adibite alla  trebbiatura
e sgranatura dei cereali e delle leguminose; 
 
  c)  sul  piano  di  distribuzione  e   d'impiego   delle   macchine
trebbiatrici nell'ambito del territorio della provincia, al  fine  di
conseguire la  tempestiva  e  rapida  trebbiatura  dei  prodotti  con
l'osservanza dei criteri seguenti: 
 
  1) dovranno  stabilirsi  itinerari  da  percorrersi  da  gruppi  di
macchine trebbiatrici, in modo che  si  inizi  la  lavorazione  nelle
localita' in cui i prodotti maturano prima per proseguire via via  in
quelle in cui maturano in tempi successivi,  fino  a  raggiungere  le
localita' nelle quali i raccolti da trebbiare maturano per ultimo; 
 
  2) si dovranno costituire gruppi di macchine in modo da  consentire
il rapido espletamento della trebbiatura in tutte  le  aziende  poste
lungo l'itinerario di marcia o ad esso  vicino,  curandosi  che  ogni
gruppo sia composto di varie  macchine  per  ciascuno  dei  tipi  che
possano adattarsi alle varie aziende, al fine di consentire a ciascun
produttore di scegliere la macchina secondo le esigenze della propria
azienda e la varieta' del prodotto da trebbiare. 
 
  La Commissione segnala al Comitato di cui al precedente art. 5,  ai
fini della compilazione del  piano  nazionale,  le  deficienze  o  le
esuberanze del numero delle macchine  esistenti  in  provincia  e  da
adibire alla trebbiatura per conto di terzi.