Art. 8. La Commissione di cui all'articolo precedente e' chiamata a dar parere: a) sul numero massimo di macchine da adibire, nell'ambito del territorio della provincia, alla trebbiattura e sgranatura per conto di terzi in relazione alle esigenze della produzione; b) sulla idoneita' tecnica delle macchine adibite alla trebbiatura e sgranatura dei cereali e delle leguminose; c) sul piano di distribuzione e d'impiego delle macchine trebbiatrici nell'ambito del territorio della provincia, al fine di conseguire la tempestiva e rapida trebbiatura dei prodotti con l'osservanza dei criteri seguenti: 1) dovranno stabilirsi itinerari da percorrersi da gruppi di macchine trebbiatrici, in modo che si inizi la lavorazione nelle localita' in cui i prodotti maturano prima per proseguire via via in quelle in cui maturano in tempi successivi, fino a raggiungere le localita' nelle quali i raccolti da trebbiare maturano per ultimo; 2) si dovranno costituire gruppi di macchine in modo da consentire il rapido espletamento della trebbiatura in tutte le aziende poste lungo l'itinerario di marcia o ad esso vicino, curandosi che ogni gruppo sia composto di varie macchine per ciascuno dei tipi che possano adattarsi alle varie aziende, al fine di consentire a ciascun produttore di scegliere la macchina secondo le esigenze della propria azienda e la varieta' del prodotto da trebbiare. La Commissione segnala al Comitato di cui al precedente art. 5, ai fini della compilazione del piano nazionale, le deficienze o le esuberanze del numero delle macchine esistenti in provincia e da adibire alla trebbiatura per conto di terzi.