Art. 9. 
 
  E'  vietato  costituire  zone  comunque   riservate   all'attivita'
esclusiva di singoli trebbiatori,  e  la'  dove  tali  zone  esistono
attualmente debbono essere soppresse. 
 
  E' vietato altresi' limitare comunque il quantitativo  di  prodotto
che ogni macchina e' capace di trebbiare annualmente.