Art. 10 Contro i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 8 e' dato soltanto il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza. Il ricorso deve proporsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la cui esecuzione non potra' essere sospesa nemmeno nella ipotesi prevista nell'articolo 39, comma secondo del Testo Unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato e relative modifiche.