Art. 10 
 
  Contro i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 8 e' dato soltanto
il  ricorso  al  Consiglio  di  Stato,  limitatamente  al  motivo  di
incompetenza. 
 
  Il ricorso deve proporsi entro trenta  giorni  dalla  notifica  del
provvedimento, la cui esecuzione non potra'  essere  sospesa  nemmeno
nella ipotesi prevista nell'articolo  39,  comma  secondo  del  Testo
Unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di  Stato  e
relative modifiche.