Art. 5 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto e' fatto obbligo al personale ivi indicato di denunziare entro giorni quindici dalla sua entrata in vigore al capo del servizio, da cui dipende gerarchicamente, le qualifiche di cui sia stato rivestito. La omessa denunzia entro il detto termine equivale a denunzia negativa anche agli effetti dell'art. 496 del Codice Penale e preclude all'interessato i benefici di cui agli articoli 4 e 9. Nella ipotesi prevista dall'art. 2, la iniziativa della denunzia spetta al capo dell'ufficio, dell'ente e della azienda da cui l'interessato gerarchicamente dipende, ma non si potra' darvi corso se non dopo specifica contestazione dell'addebito all'interessato. Ove il capo dell'ufficio o dell'ente non provveda, gli si sostituisce il Prefetto. Per il personale che si trovi all'estero od in territorio controllato dal nemico, le denunzie di cui ai precedenti comma dovranno essere fatte entro un mese dal giorno in cui esso rientrera' o verra' a trovarsi in territorio nazionale liberato.