Art. 9 Il personale dispensato o licenziato in esecuzione del presente decreto conserva il trattamento di pensione o di quiescenza che gli spetti a norma dei rispettivi ordinamenti. Ai dipendenti statali che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto pel trattamento di pensione, e che vengano licenziati pei motivi di cui agli articoli l e 2 viene concesso, in deroga alle vigenti disposizioni, il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno quindici anni di servizio; negli altri casi e' concessa una indennita' pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti. Tale disposizione e' estesa, in quanto applicabile, ai dipendenti degli enti e delle aziende indicate all'art. 1. Ai funzionari ed impiegati di ruolo potra' inoltre essere conservato a titolo d'indennita' fino a quando non potranno raggiungere il luogo di residenza, perche' nella zona occupata dal nemico, l'intero stipendio, esclusa ogni altra indennita'. Per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente, oltre alle indennita' alle quali avesse eventualmente diritto a norma di legge o di contratto, sara' corrisposto nel limite massimo di tre mesi lo stipendio, esclusa ogni altra indennita'.