Art. 2. 
 
  Permangono abrogate le antiche leggi, disposizioni  e  consuetudini
che con norme diverse, nei diversi Stati,  prima  della  unificazione
politica   regolavano   la   concessione,   il   riconoscimento,   la
successione, l'uso e  la  perdita  dei  titoli  e  delle  distinzioni
nobiliari. 
 
  Permangono altresi' abrogati tutti i  Nostri  decreti  e  tutte  le
disposizioni in materia contrarii al presente Ordinamento dello Stato
Nobiliare o in esso non contemplati.