Art. 2. Permangono abrogate le antiche leggi, disposizioni e consuetudini che con norme diverse, nei diversi Stati, prima della unificazione politica regolavano la concessione, il riconoscimento, la successione, l'uso e la perdita dei titoli e delle distinzioni nobiliari. Permangono altresi' abrogati tutti i Nostri decreti e tutte le disposizioni in materia contrarii al presente Ordinamento dello Stato Nobiliare o in esso non contemplati.