Art. 3. Nulla e' innovato in ordine alle sanzioni contro l'abuso dei titoli nobiliari, stabilite dai decreti legge 20 marzo 1924-II, n. 442, e 28 dicembre 1924-III, numero 2337, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925-III, n. 473, e 21 marzo 1926-IV, n. 597.