Art. 3. 
 
  Nulla e' innovato in ordine alle sanzioni contro l'abuso dei titoli
nobiliari, stabilite dai decreti legge 20 marzo 1924-II, n. 442, e 28
dicembre 1924-III,  numero  2337,  convertiti  rispettivamente  nelle
leggi 17 aprile 1925-III, n. 473, e 21 marzo 1926-IV, n. 597.