(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 1)
             ORDINAMENTO DELLO STATO NOBILIARE ITALIANO 
 
                               Art. 1. 
 
  E' attributo della Sovrana Prerogativa del Re Imperatore: 
 
  a) stabilire norme giuridiche aventi forza di legge per l'acquisto,
la successione, l'uso e la revoca dei titoli, predicati, qualifiche e
stemmi nobiliari; 
 
  b)  concedere  nuovi  titoli,  predicati,   qualifiche   e   stemmi
nobiliari; rinnovare titoli e  predicati,  estinti  per  mancanza  di
chiamati alla successione; sanare le lacune  e  le  deficienze  nella
prova di antiche concessioni o nel passaggio dei  relativi  titoli  e
predicati; 
 
  c) autorizzare l'accettazione di  titoli,  predicati  e  qualifiche
nobiliari concessi a cittadini italiani da Potenze estere; 
 
  d) decretare la perdita delle distinzioni nobiliari o del diritto a
succedervi o la sospensione del loro uso. 
 
  Le norme giuridiche in  materia  nobiliare  sono  emanate  mediante
decreti Reali controfirmati dal Duce del Fascismo, Capo del  Governo.
Esse sono inserite nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
e dell'avvenuta inserzione si da' annuncio nella Gazzetta  Ufficiale,
la  quale  provvede  in  pari  tempo  alla  pubblicazione   dell'atto
inserito.