(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 10)
                              Art. 10. 
 
  La refuta di un titolo che non sia di Principe o di Duca,  mediante
rassegna di esso al Re Imperatore da parte dell'intestatario di  piu'
titoli, puo' essere accettata con atto Sovrano portante  rinnovazione
del titolo a favore di  un  discendente  maschio  ultrogenito  o,  in
difetto  di   discendenti   maschi,   a   favore   di   un   fratello
dell'intestatario da costui designato, purche' non sia il  titolo  di
uso della famiglia e risulti da scrittura autentica  il  consenso  di
tutti i successibili intermedi. Se fra questi successibili  intermedi
vi fossero dei minorenni, la refuta non potra' aver luogo, prima che,
trascorso almeno un anno dal raggiungimento della rispettiva maggiore
eta', ciascuno di essi abbia prestato il proprio consenso.