Art. 10. La refuta di un titolo che non sia di Principe o di Duca, mediante rassegna di esso al Re Imperatore da parte dell'intestatario di piu' titoli, puo' essere accettata con atto Sovrano portante rinnovazione del titolo a favore di un discendente maschio ultrogenito o, in difetto di discendenti maschi, a favore di un fratello dell'intestatario da costui designato, purche' non sia il titolo di uso della famiglia e risulti da scrittura autentica il consenso di tutti i successibili intermedi. Se fra questi successibili intermedi vi fossero dei minorenni, la refuta non potra' aver luogo, prima che, trascorso almeno un anno dal raggiungimento della rispettiva maggiore eta', ciascuno di essi abbia prestato il proprio consenso.