Art. 14. Il titolo di Patrizio o quello di Nobile di una determinata Citta' e' ammesso a favore dei legittimi discendenti di coloro che erano iscritti nei rispettivi ceti delle citta', nelle quali esisteva una nobilta' civica o decurionale. Per le citta' dove esistono Libri d'Oro, o analoghi albi ufficiali aggiornati sino all'epoca in cui cessarono di aver vigore le antiche legislazioni, il titolo e' riconosciuto ai legittimi discendenti per linea maschile degli ultimi iscritti.