(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 14)
                              Art. 14. 
 
  Il titolo di Patrizio o quello di Nobile di una determinata  Citta'
e' ammesso a favore dei legittimi discendenti  di  coloro  che  erano
iscritti nei rispettivi ceti delle citta', nelle quali  esisteva  una
nobilta' civica o decurionale. 
 
  Per le citta' dove esistono Libri d'Oro, o analoghi albi  ufficiali
aggiornati sino all'epoca in cui cessarono di aver vigore le  antiche
legislazioni, il titolo e' riconosciuto ai legittimi discendenti  per
linea maschile degli ultimi iscritti.