(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 18)
                              Art. 18. 
 
  Il possesso di un territorio ex feudale o di altro  territorio,  al
quale un tempo era annesso un  titolo,  non  conferisce  al  presente
possessore il diritto  di  assumere  quel  titolo,  ne'  il  relativo
predicato, ne' la facolta' di chiederne la rinnovazione.