(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  I titoli, i predicati, le qualifiche e  gli  stemmi  nobilari  sono
mantenuti a coloro che vi hanno diritto in  conformita'  delle  norme
vigenti e si acquistano o per successione o per nuova concessione del
Re Imperatore.