Art. 20. I titoli del Sacro Romano Impero conferiti a famiglie italiane sono riconosciuti con provvedimento di giustizia. Essi non sono rinnovabili ne' passano da una in altra famiglia. Il titolo di Conte Palatino non e' trasmissibile ne' rinnovabile, senza speciale disposizione del diploma di concessione, salvo i riconoscimenti legittimamente gia' avvenuti. Il titolo di Conte Palatino non si riconosce come titolo gentilizio e trasmissibile, quando sia stato concesso ai componenti di un determinato Collegio o agli investiti pro tempore di un ufficio, o sia stato concesso da delegati del Papa o dell'Imperatore, salvi gli effetti dei riconoscimenti gia' avvenuti.