Art. 21. I titoli conferiti da Napoleone I, sia come Re d'Italia sia come Imperatore dei Francesi, e quelli conferiti dai Sovrani da lui creati in Italia, a cittadini italiani non sono trasmissibili ne' rinnovabili, se alla data della concessione, non fu costituito il prescritto maggiorasco, salvo speciale dispensa dall'obbligo di costituirlo, risultante dal diploma di concessione.