(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 21)
                              Art. 21. 
 
  I titoli conferiti da Napoleone I, sia come Re  d'Italia  sia  come
Imperatore dei Francesi, e quelli conferiti dai Sovrani da lui creati
in  Italia,  a  cittadini  italiani  non   sono   trasmissibili   ne'
rinnovabili, se alla data della concessione,  non  fu  costituito  il
prescritto  maggiorasco,  salvo  speciale  dispensa  dall'obbligo  di
costituirlo, risultante dal diploma di concessione.