(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 22)
                              Art. 22. 
 
  Sono considerati  titoli  italiani  e  ad  essi  equiparati  quelli
concessi  ai  propri  sudditi  italiani  da  Sovrani  stranieri,  che
regnarono in Italia prima della unificazione nazionale. 
 
  Se tali titoli furono  concessi  a  stranieri,  i  cui  discendenti
abbiano   acquistato   la   cittadinanza   italiana    per    effetto
dell'unificazione o in virtu' di decreto di naturalizzazione, i detti
titoli sono parimenti considerati titoli italiani.