Art. 22. Sono considerati titoli italiani e ad essi equiparati quelli concessi ai propri sudditi italiani da Sovrani stranieri, che regnarono in Italia prima della unificazione nazionale. Se tali titoli furono concessi a stranieri, i cui discendenti abbiano acquistato la cittadinanza italiana per effetto dell'unificazione o in virtu' di decreto di naturalizzazione, i detti titoli sono parimenti considerati titoli italiani.