Art. 23. I titoli stranieri posseduti da antico tempo da cittadini italiani e gia' autorizzati o abilitati dalle competenti autorita' degli antichi Stati italiani prima della unificazione politica, sono riconosciuti con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, ai legittimi possessori e alla loro discendenza maschile, nei limiti della concessione o, in difetto, nei limiti della esecutoria o dell'antico riconoscimento. In qualunque altro caso gli interessati, per ottenere il riconoscimento di questi titoli dovranno produrre un attestato del Governo dello Stato dal quale proviene il titolo, che ne confermi la spettanza all'istante, o che certifichi dell'autenticita' del documento di originaria concessione. Ugualmente i titoli conferiti dalla Repubblica di San Marino prima del 1860 sono autorizzati con provvedimento di giustizia.