(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 23)
                              Art. 23. 
 
  I titoli stranieri posseduti da antico tempo da cittadini  italiani
e gia' autorizzati  o  abilitati  dalle  competenti  autorita'  degli
antichi  Stati  italiani  prima  della  unificazione  politica,  sono
riconosciuti con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo,  ai
legittimi possessori e alla loro  discendenza  maschile,  nei  limiti
della concessione o,  in  difetto,  nei  limiti  della  esecutoria  o
dell'antico riconoscimento. 
 
  In  qualunque  altro  caso  gli  interessati,   per   ottenere   il
riconoscimento di questi titoli dovranno produrre  un  attestato  del
Governo dello Stato dal quale proviene il titolo, che ne confermi  la
spettanza  all'istante,  o  che  certifichi   dell'autenticita'   del
documento di originaria concessione. 
 
  Ugualmente i titoli conferiti dalla Repubblica di San Marino  prima
del 1860 sono autorizzati con provvedimento di giustizia.