Art. 24. Lo straniero residente nel Regno, legalmente investito di titolo concesso da Potenze estere, puo' essere autorizzato con decreto ad personam del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di farne uso nel Regno, previa produzione di un attestato dell'autorita' competente dello Stato dal quale il titolo promana, che confermi il suo diritto al titolo. E' in facolta' del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di far luogo al riconoscimento o all'autorizzazione prevista dall'articolo precedente e da quest'articolo, qualora consti del rifiuto dello Stato estero a rilasciare simile attestato, ma risulti che l'istante cittadino italiano o straniero residente nel Regno si trovi nel legittimo possesso del titolo. Tale autorizzazione e' estesa agli stranieri insigniti di titoli nobiliari pontifici. In ogni caso, non potra' essere consentito l'uso nel Regno di qualifiche o trattamenti inerenti a titoli stranieri non ammessi per titoli italiani.