(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 24)
                              Art. 24. 
 
  Lo straniero residente nel Regno, legalmente  investito  di  titolo
concesso da Potenze estere, puo' essere autorizzato  con  decreto  ad
personam del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di  farne  uso  nel
Regno, previa produzione di un  attestato  dell'autorita'  competente
dello Stato dal quale il titolo promana, che confermi il suo  diritto
al titolo. 
 
  E' in facolta' del Duce del Fascismo,  Capo  del  Governo,  di  far
luogo al riconoscimento o all'autorizzazione  prevista  dall'articolo
precedente e da quest'articolo,  qualora  consti  del  rifiuto  dello
Stato estero a rilasciare simile attestato, ma risulti che  l'istante
cittadino italiano o straniero  residente  nel  Regno  si  trovi  nel
legittimo possesso del titolo. 
 
  Tale autorizzazione e' estesa agli stranieri  insigniti  di  titoli
nobiliari pontifici. 
 
  In ogni caso, non potra'  essere  consentito  l'uso  nel  Regno  di
qualifiche o trattamenti inerenti a titoli stranieri non ammessi  per
titoli italiani.