(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 27)
                              Art. 27. 
 
  E' ammessa anche l'autorizzazione all'uso  -  fatti  in  ogni  caso
salvi i diritti storici dei terzi - degli stemmi conferiti dal  Sommo
Pontefice alle persone indicate all'art. 5 del R. decreto  10  luglio
1930-VIII, n. 974, agli ecclesiastici, agli ordini religiosi  e  agli
enti ecclesiastici in genere.