(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 28)
                              Art. 28. 
 
  In generale, e salva sempre la Reale prerogativa del Motu  proprio,
i  titoli  di  nuova  concessione  non  comportano  l'aggiunzione  di
predicati e debbono essere esclusi specialmente i nomi di Citta' e di
Comuni e quelli di antichi feudi. 
 
  Le concessioni  di  predicati  onorifici  sono  riservate,  in  via
eccezionale, per rimunerare coloro  che,  con  servizi  eminenti,  si
siano resi benemeriti della Patria.