Art. 28. In generale, e salva sempre la Reale prerogativa del Motu proprio, i titoli di nuova concessione non comportano l'aggiunzione di predicati e debbono essere esclusi specialmente i nomi di Citta' e di Comuni e quelli di antichi feudi. Le concessioni di predicati onorifici sono riservate, in via eccezionale, per rimunerare coloro che, con servizi eminenti, si siano resi benemeriti della Patria.