Art. 29. Le famiglie o gli individui che posseggano uno stemma gentilizio o ne ottengano la concessione o il riconoscimento debbono farne uso con le ornamentazioni proprie delle loro rispettive qualita' o dignita' conformemente al Regolamento per la Consulta araldica del Regno. L'emblema araldico della Basilica e' riconosciuto ai capi delle famiglie papali e di quelle che ne hanno ottenuta speciale concessione. L'uso del cimiero in forma di corno dogale spetta ai Patrizi Veneti discendenti per linea retta maschile dai Dogi di Venezia. Se la discendenza diretta maschile sia estinta, l'uso del corno dogale puo' essere riconosciuto a favore della linea collaterale agnatizia piu' vicina. Il Capo del Littorio viene innalzato dalle Provincie, dai Comuni, dagli Enti e dai privati negli stemmi di spettanza con le modalita' disposte dal R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1440.