(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 29)
                              Art. 29. 
 
  Le famiglie o gli individui che posseggano uno stemma gentilizio  o
ne ottengano la concessione o il riconoscimento debbono farne uso con
le ornamentazioni proprie delle loro rispettive qualita'  o  dignita'
conformemente al Regolamento per la Consulta araldica del Regno. 
 
  L'emblema araldico della Basilica e'  riconosciuto  ai  capi  delle
famiglie  papali  e  di  quelle  che  ne  hanno   ottenuta   speciale
concessione. 
 
  L'uso del cimiero in forma di corno dogale spetta ai Patrizi Veneti
discendenti per linea retta maschile dai Dogi di Venezia. 
 
  Se la discendenza diretta maschile sia  estinta,  l'uso  del  corno
dogale puo' essere riconosciuto  a  favore  della  linea  collaterale
agnatizia piu' vicina. 
 
  Il Capo del Littorio viene innalzato dalle Provincie,  dai  Comuni,
dagli Enti e dai privati negli stemmi di spettanza con  le  modalita'
disposte dal R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1440.