(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 32)
                              Art. 32. 
 
  Il titolo di Citta' puo' essere concesso a Comuni, ai quali non sia
stato gia' riconosciuto, insigni per ricordi e  monumenti  storici  o
per attuale importanza, purche'  abbiano  provveduto  lodevolmente  a
tutti  i  pubblici  servizi  e  in  particolar  modo  alla   pubblica
assistenza.