Art. 33. Con decreti Reali, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, sentito il parere della Consulta araldica, le persone insignite di titoli o di altri attributi nobiliari, o aventi diritto a succedervi, possono esserne privati per azioni nocive agli interessi della Nazione per infedelta' verso il Re imperatore, la Patria ed il Regime, per mancanza all'onore e per fatti che in qualunque modo ne dimostrino la morale indegnita', anche se tali fatti non costituiscano reati previsti dal Codice penale o da leggi speciali, e non diano luogo a condanne che importino la perdita delle distinzioni nobiliari. Alla stessa disposizione sono soggetti anche coloro che per lo scopo, incontestabilmente accertato, di eludere leggi dello Stato abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana e non l'abbiano riacquistata, oppure che ne siano stati privati per effetto di leggi o di decreti Reali.