(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 33)
                              Art. 33. 
 
  Con decreti Reali, su proposta del  Duce  del  Fascismo,  Capo  del
Governo, sentito  il  parere  della  Consulta  araldica,  le  persone
insignite di titoli o di altri attributi nobiliari, o aventi  diritto
a  succedervi,  possono  esserne  privati  per  azioni  nocive   agli
interessi della Nazione per infedelta' verso  il  Re  imperatore,  la
Patria ed il Regime, per  mancanza  all'onore  e  per  fatti  che  in
qualunque modo ne dimostrino la  morale  indegnita',  anche  se  tali
fatti non costituiscano reati previsti dal Codice penale o  da  leggi
speciali, e non diano luogo a condanne che importino la perdita delle
distinzioni nobiliari. 
 
  Alla stessa disposizione sono soggetti  anche  coloro  che  per  lo
scopo, incontestabilmente accertato, di  eludere  leggi  dello  Stato
abbiano  rinunciato  alla  cittadinanza  italiana  e  non   l'abbiano
riacquistata, oppure che ne siano stati privati per effetto di  leggi
o di decreti Reali.