Art. 34. Nei casi preveduti dal primo comma dell'articolo precedente, i titoli nobiliari saranno riconosciuti all'immediato legittimo successore. Se la privazione delle distinzioni nobiliari sia stata disposta per i casi previsti dal secondo comma e i figli e gli altri discendenti, immediati successibili di coloro che sono stati colpiti da quei provvedimenti, siano divenuti anche essi stranieri e non abbiano ancora raggiunto la maggiore eta', la devoluzione di quelle distinzioni avverra' a favore del primogenito e della sua discendenza dopo che egli abbia recuperato la cittadinanza italiana.