(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 34)
                              Art. 34. 
 
  Nei casi preveduti dal  primo  comma  dell'articolo  precedente,  i
titoli  nobiliari  saranno   riconosciuti   all'immediato   legittimo
successore. 
 
  Se la privazione delle distinzioni nobiliari sia stata disposta per
i casi previsti dal secondo comma e i figli e gli altri  discendenti,
immediati successibili di coloro  che  sono  stati  colpiti  da  quei
provvedimenti, siano divenuti anche  essi  stranieri  e  non  abbiano
ancora  raggiunto  la  maggiore  eta',  la  devoluzione   di   quelle
distinzioni avverra' a favore del primogenito e della sua discendenza
dopo che egli abbia recuperato la cittadinanza italiana.