(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 37)
                              Art. 37. 
 
  Il Procuratore Generale  del  Re  Imperatore  presso  la  Corte  di
appello trasmettera' alla Cancelleria della Consulta  araldica  copia
della sentenza che importi condanna di persona  iscritta  nell'Elenco
ufficiale della nobilta' italiana a pene  e  per  reati  che  possano
avere effetti sullo stato nobiliare,  anche  ai  sensi  del  presente
Ordinamento. La trasmissione deve eseguirsi entro un mese dal  giorno
in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile.