Art. 37. Il Procuratore Generale del Re Imperatore presso la Corte di appello trasmettera' alla Cancelleria della Consulta araldica copia della sentenza che importi condanna di persona iscritta nell'Elenco ufficiale della nobilta' italiana a pene e per reati che possano avere effetti sullo stato nobiliare, anche ai sensi del presente Ordinamento. La trasmissione deve eseguirsi entro un mese dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile.