(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 39)
                              Art. 39. 
 
  Spetta  la  qualifica  di  «Donna»  alle  Consorti  dei  perspnaggi
indicati nelle categorie 1ª e 2ª dell'Ordine delle precedenze a Corte
e nelle funzioni pubbliche secondo le disposizioni dei  Regi  decreti
che regolano tale materia. 
 
  La suddetta qualifica si conserva per tutto lo stato vedovile. 
 
  Sono mantenute le qualifiche di «Don» e «Donna»: 
 
  a) ai componenti  delle  famiglie  che  abbiano  ottenuta  speciale
concessione; 
 
  b) ai componenti delle famiglie insignite dei titoli di Principe  e
di Duca, e a quelli delle due famiglie marchionali romane cosi' dette
di Baldacchino; 
 
  c) ai componenti delle famiglie sarde decorate simultaneamente  del
Cavalierato ereditario e della Nobilta'; 
 
  d) ai componenti delle famiglie dell'attuale Lombardia in grado  di
provare: 
 
  1) che la loro nobilta' fu riconosciuta prima del 1796 in base alle
disposizioni emanate dall'Imperatrice Maria Teresa per  la  revisione
nobiliare nelle terre della Lombardia austriaca o confermata dopo  il
1814 con Sovrana Risoluzione quale era stata goduta prima del 1796; 
 
  2) che si trovano nelle stesse condizioni nobiliari di cui al comma
I, pur non avendo avuto riconoscimento o conferma  sotto  il  dominio
austriaco. 
 
  e) ai componenti delle famiglie dei territori dell'antico Ducato di
Milano al tempo del dominio spagnolo ceduti ai Re Sabaudi dal 1714 al
1748 quando nel Ducato subentro' il dominio austriaco, che  siano  in
grado di provare il possesso della nobilta' gia' al tempo del dominio
spagnolo accompagnato dall'uso del Don nei propri ascendenti  diretti
in linea mascolina prima del  distacco  dei  territori  predetti  dal
Ducato. Tale uso deve essere attestato da atti ufficiali di Governo o
del Senato di Milano, ed eventualmente da opere anteriori al 1714. 
 
  Sono mantenute ai Patrizi veneti  le  qualifiche  di  «Nobil  Homo»
(N.H.) e di «Nobil Donna» (N.D.).