Art. 39. Spetta la qualifica di «Donna» alle Consorti dei perspnaggi indicati nelle categorie 1ª e 2ª dell'Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche secondo le disposizioni dei Regi decreti che regolano tale materia. La suddetta qualifica si conserva per tutto lo stato vedovile. Sono mantenute le qualifiche di «Don» e «Donna»: a) ai componenti delle famiglie che abbiano ottenuta speciale concessione; b) ai componenti delle famiglie insignite dei titoli di Principe e di Duca, e a quelli delle due famiglie marchionali romane cosi' dette di Baldacchino; c) ai componenti delle famiglie sarde decorate simultaneamente del Cavalierato ereditario e della Nobilta'; d) ai componenti delle famiglie dell'attuale Lombardia in grado di provare: 1) che la loro nobilta' fu riconosciuta prima del 1796 in base alle disposizioni emanate dall'Imperatrice Maria Teresa per la revisione nobiliare nelle terre della Lombardia austriaca o confermata dopo il 1814 con Sovrana Risoluzione quale era stata goduta prima del 1796; 2) che si trovano nelle stesse condizioni nobiliari di cui al comma I, pur non avendo avuto riconoscimento o conferma sotto il dominio austriaco. e) ai componenti delle famiglie dei territori dell'antico Ducato di Milano al tempo del dominio spagnolo ceduti ai Re Sabaudi dal 1714 al 1748 quando nel Ducato subentro' il dominio austriaco, che siano in grado di provare il possesso della nobilta' gia' al tempo del dominio spagnolo accompagnato dall'uso del Don nei propri ascendenti diretti in linea mascolina prima del distacco dei territori predetti dal Ducato. Tale uso deve essere attestato da atti ufficiali di Governo o del Senato di Milano, ed eventualmente da opere anteriori al 1714. Sono mantenute ai Patrizi veneti le qualifiche di «Nobil Homo» (N.H.) e di «Nobil Donna» (N.D.).