Art. 4. I provvedimenti nobiliari sono o di Grazia o di Giustizia. I provvedimenti di Grazia sono presi o Motu proprio o su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, ed emanati per decreto Reale seguito da Regie Lettere Patenti; quelli di Giustizia sono emanati per decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo. I provvedimenti nobiliari emanati mediante Decreti Reali sono controfirmati dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, registrati alla Corte dei conti, trascritti in apposito registro nel Regio Archivio di Stato di Roma e conservati in originale nell'Archivio della Consulta araldica. I provvedimenti nobiliari conferiscono diritti personali o ereditari.