(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 4)
                               Art. 4. 
 
  I provvedimenti nobiliari sono o di Grazia o di Giustizia. 
 
  I provvedimenti di Grazia sono presi o Motu proprio o  su  proposta
del Duce del Fascismo, Capo del Governo, ed emanati per decreto Reale
seguito da Regie Lettere Patenti; quelli di  Giustizia  sono  emanati
per decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo. 
 
  I provvedimenti  nobiliari  emanati  mediante  Decreti  Reali  sono
controfirmati dal Duce del Fascismo,  Capo  del  Governo,  registrati
alla Corte dei conti,  trascritti  in  apposito  registro  nel  Regio
Archivio di Stato di Roma e  conservati  in  originale  nell'Archivio
della Consulta araldica. 
 
  I  provvedimenti  nobiliari  conferiscono   diritti   personali   o
ereditari.