(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 41)
                              Art. 41. 
 
  I figli naturali, ancorche' riconosciuti, non succedono nei  titoli
e predicati nobiliari. 
 
  I figli legittimati per susseguente matrimonio succedono nei titoli
e  predicati  al  pari  dei  figli  legittimi.  Gli   effetti   della
legittimazione, rispetto  alla  successione  nei  titoli,  quando  il
riconoscimento e' posteriore al matrimonio, prendono data dal  giorno
del riconoscimento. 
 
  I figli legittimati per decreto Reale possono succedere nei  titoli
e predicati del padre con autorizzazione  Sovrana  data  con  Lettere
Patenti di Regio Assenso, purche'  questi  non  abbia  gia'  figli  o
discendenti legittimi o legittimati  per  susseguente  matrimonio  od
altri successori che abbiano diritto al titolo. 
 
  Se la legittimazione  interviene  dopo  la  morte  del  padre,  gli
effetti della stessa rispetto alla successione nei  titoli  risalgono
alla data di quella morte, purche' entro un anno  dalla  medesima  la
domanda di legittimazione sia stata proposta. 
 
  Pei legittimati ai sensi dell'art. 124  del  R.  decreto  30  marzo
1942-XX,  n.  318,  contenente  le   disposizioni   transitorie   per
l'applicazione del Codice civile, gli  effetti  della  legittimazione
rispetto alla successione nei titoli risalgono alla morte del  padre,
se questa e' avvenuta nel biennio anteriore all'entrata in vigore del
Libro I del Codice civile (1° luglio 1939-XVII); in caso diverso, gli
effetti risalgono al 1° luglio 1937-XV. 
 
  Gli interessati, nel caso previsto dal precedente capoverso, devono
entro un anno dalla pubblicazione del presente  Ordinamento  proporre
la relativa domanda. 
 
  Sono salvi i  diritti  dei  terzi  gia'  riconosciuti  con  formale
provvedimento.