Art. 41. I figli naturali, ancorche' riconosciuti, non succedono nei titoli e predicati nobiliari. I figli legittimati per susseguente matrimonio succedono nei titoli e predicati al pari dei figli legittimi. Gli effetti della legittimazione, rispetto alla successione nei titoli, quando il riconoscimento e' posteriore al matrimonio, prendono data dal giorno del riconoscimento. I figli legittimati per decreto Reale possono succedere nei titoli e predicati del padre con autorizzazione Sovrana data con Lettere Patenti di Regio Assenso, purche' questi non abbia gia' figli o discendenti legittimi o legittimati per susseguente matrimonio od altri successori che abbiano diritto al titolo. Se la legittimazione interviene dopo la morte del padre, gli effetti della stessa rispetto alla successione nei titoli risalgono alla data di quella morte, purche' entro un anno dalla medesima la domanda di legittimazione sia stata proposta. Pei legittimati ai sensi dell'art. 124 del R. decreto 30 marzo 1942-XX, n. 318, contenente le disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice civile, gli effetti della legittimazione rispetto alla successione nei titoli risalgono alla morte del padre, se questa e' avvenuta nel biennio anteriore all'entrata in vigore del Libro I del Codice civile (1° luglio 1939-XVII); in caso diverso, gli effetti risalgono al 1° luglio 1937-XV. Gli interessati, nel caso previsto dal precedente capoverso, devono entro un anno dalla pubblicazione del presente Ordinamento proporre la relativa domanda. Sono salvi i diritti dei terzi gia' riconosciuti con formale provvedimento.