(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 43)
                              Art. 43. 
 
  Ferma stante la disposizione dell'art. 40 i titoli, i predicati, le
qualifiche o gli stemmi nobiliari concessi oltre che ai maschi  anche
alle  femmine,  spettano  durante  lo  stato  nubile  alle  medesime,
qualunque sia la  loro  posizione  in  linea  e  non  danno  luogo  a
successione. 
 
  Nello stato  matrimoniale  esse  non  possono  farne  uso,  se  non
applicando il titolo nobiliare al cognome di  nascita  preceduto  dal
qualificativo «nata». 
 
  Agli ultrogeniti di famiglie insignite di  titoli  primogeniali  e'
attribuito, oltre alla semplice nobilta', il diritto di aggiungere al
cognome  l'appellativo  del  titolo  e  predicato   del   primogenito
preceduto dal segnacaso «dei». 
 
  Quando  i  titoli  e  predicati  primogeniali  siano  parecchi,   i
discendenti aggiungono dopo il segnacaso «dei» l'appellativo di  quel
titolo e predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia,  salva
diversa tradizione storica famigliare da  riconoscersi  di  volta  in
volta dalla Consulta araldica.