Art. 43. Ferma stante la disposizione dell'art. 40 i titoli, i predicati, le qualifiche o gli stemmi nobiliari concessi oltre che ai maschi anche alle femmine, spettano durante lo stato nubile alle medesime, qualunque sia la loro posizione in linea e non danno luogo a successione. Nello stato matrimoniale esse non possono farne uso, se non applicando il titolo nobiliare al cognome di nascita preceduto dal qualificativo «nata». Agli ultrogeniti di famiglie insignite di titoli primogeniali e' attribuito, oltre alla semplice nobilta', il diritto di aggiungere al cognome l'appellativo del titolo e predicato del primogenito preceduto dal segnacaso «dei». Quando i titoli e predicati primogeniali siano parecchi, i discendenti aggiungono dopo il segnacaso «dei» l'appellativo di quel titolo e predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia, salva diversa tradizione storica famigliare da riconoscersi di volta in volta dalla Consulta araldica.