(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 44)
                              Art. 44. 
 
  Quando uno o pia titoli o  predicati  nobiliari  siano  passati  in
altra famiglia, il diritto al predicato preceduto dal segnacaso «dei»
spetta ai membri della famiglia che ha perduto i titoli,  nati  prima
del passaggio, e a quelli della famiglia in cui sono pervenuti,  nati
dopo il passaggio.