Art. 45. I titoli e predicati, provenienti da donne, che prima del 7 settembre 1926-IV sono legalmente passati allo loro discendenza maschile, continuano a devolversi dopo gli avvenuti riconoscimenti alla stessa discendenza, secondo le norme stabilite dall'art. 40. Tali titoli per le successioni verificatesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento per la Consulta araldica, approvato con R. decreto del 5 luglio 1896, n. 314, s'intendono legalmente pervenuti alle discendenze maschili delle suindicate donne, allorche' le Lettere Patenti di Regio Assenso, prescritte nell'art. 31 del citato regolamento siano state emesse prima del 7 settembre 1926-IV. Se prima di tale data, le Lettere Patenti siano state richieste nei modi di legge, il rilascio delle medesime potra' tuttora aver luogo con effetto di legittimare la devoluzione dei titoli a favore della suddetta discendenza maschile. Estinte le linee maschili, aventi per stipite comune la femmina intestataria del titolo, questo con gli annessi predicati ritorna, previe Lettere Patenti di Regio Assenso, all'agnazione maschile della famiglia alla quale apparteneva nel giorno della promulgazione delle leggi abolitive della feudalita', osservate le norme stabilite dall'art. 40.