(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 45)
                              Art. 45. 
 
  I titoli e  predicati,  provenienti  da  donne,  che  prima  del  7
settembre 1926-IV  sono  legalmente  passati  allo  loro  discendenza
maschile, continuano a devolversi dopo  gli  avvenuti  riconoscimenti
alla stessa discendenza, secondo le norme stabilite dall'art. 40. 
 
  Tali titoli per  le  successioni  verificatesi  dopo  l'entrata  in
vigore del Regolamento per la Consulta  araldica,  approvato  con  R.
decreto del 5 luglio 1896, n. 314, s'intendono  legalmente  pervenuti
alle  discendenze  maschili  delle  suindicate  donne,  allorche'  le
Lettere Patenti di Regio Assenso, prescritte nell'art. 31 del  citato
regolamento siano state emesse prima del 7 settembre 1926-IV. 
 
  Se prima di tale data, le Lettere Patenti siano state richieste nei
modi di legge, il rilascio delle medesime potra' tuttora  aver  luogo
con effetto di legittimare la devoluzione dei titoli a  favore  della
suddetta discendenza maschile. 
 
  Estinte le linee maschili, aventi per  stipite  comune  la  femmina
intestataria del titolo, questo con gli  annessi  predicati  ritorna,
previe Lettere Patenti di Regio Assenso, all'agnazione maschile della
famiglia alla quale apparteneva nel giorno della promulgazione  delle
leggi  abolitive  della  feudalita',  osservate  le  norme  stabilite
dall'art. 40.