(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 47)
                              Art. 47. 
 
  Non e' consentito al marito di danna titolata usare maritali nomine
titoli della moglie vivente o defunta. 
 
  E' tuttavia conservato tale diritto a coloro che, alla data  del  7
settembre 1926-IV portavano legalmente titoli nobiliari della  moglie
stessa. 
 
  Essi dopo la morte della moglie possono usare il titolo  principale
di lei, senza il predicato e non oltre lo stato vedovile.