Art. 47. Non e' consentito al marito di danna titolata usare maritali nomine titoli della moglie vivente o defunta. E' tuttavia conservato tale diritto a coloro che, alla data del 7 settembre 1926-IV portavano legalmente titoli nobiliari della moglie stessa. Essi dopo la morte della moglie possono usare il titolo principale di lei, senza il predicato e non oltre lo stato vedovile.