(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 5)
                               Art. 5. 
 
  Oltre a tutti  quegli  altri  che  al  Re  Imperatore  piacesse  di
disporre sono provvedimenti di grazia: 
 
  a) la concessione, cioe' l'atto col  quale  il  Re  Imperatore  da'
origine ad un titolo, predicato, qualifica nobiliare o stemma; 
 
  b) la rinnovazione, cioe' l'atto col  quale  il  Re  Imperatore  fa
rivivere un titolo, predicato o attributo nobiliare gia' esistito  in
una famiglia a favore di persona della stessa  agnazione  maschile  o
discendenza; 
 
  c) la convalida, cioe' l'atto  col  quale  il  Re  Imperatore  sana
qualche  lacuna  o  deficienza   o   irregolarita'   formale,   nella
dimostrazione  del  legittimo  possesso  di  un  titolo  o  attributo
nobiliare; 
 
  d) l'assenso, cioe' l'atto col quale il  Re  Imperatore  presta  il
proprio consenso ai provvedimenti indicati negli articoli 41, 45 e 46
del presente Ordinamento; 
 
  e) l'autorizzazione, cioe' l'atto col quale, a norma  dell'art.  80
dello Statuto fondamentale del Regno, il Re Imperatore  consente  che
un cittadino italiano accetti ed usi nel  Regno  un  titolo  o  altro
attributo nobiliare concessogli da Capo di Potenza estera; 
 
  f) l'abilitazione, cioe' l'atto col quale il Re Imperatore  abilita
all'uso nel Regno di titoli o altro attributo nobiliare,  concesso  o
riconosciuto da Capo di Potenza estera a propri sudditi residenti nel
Regno, siano questi o i loro successori tuttora stranieri o  divenuti
in seguito cittadini italiani.