Art. 5. Oltre a tutti quegli altri che al Re Imperatore piacesse di disporre sono provvedimenti di grazia: a) la concessione, cioe' l'atto col quale il Re Imperatore da' origine ad un titolo, predicato, qualifica nobiliare o stemma; b) la rinnovazione, cioe' l'atto col quale il Re Imperatore fa rivivere un titolo, predicato o attributo nobiliare gia' esistito in una famiglia a favore di persona della stessa agnazione maschile o discendenza; c) la convalida, cioe' l'atto col quale il Re Imperatore sana qualche lacuna o deficienza o irregolarita' formale, nella dimostrazione del legittimo possesso di un titolo o attributo nobiliare; d) l'assenso, cioe' l'atto col quale il Re Imperatore presta il proprio consenso ai provvedimenti indicati negli articoli 41, 45 e 46 del presente Ordinamento; e) l'autorizzazione, cioe' l'atto col quale, a norma dell'art. 80 dello Statuto fondamentale del Regno, il Re Imperatore consente che un cittadino italiano accetti ed usi nel Regno un titolo o altro attributo nobiliare concessogli da Capo di Potenza estera; f) l'abilitazione, cioe' l'atto col quale il Re Imperatore abilita all'uso nel Regno di titoli o altro attributo nobiliare, concesso o riconosciuto da Capo di Potenza estera a propri sudditi residenti nel Regno, siano questi o i loro successori tuttora stranieri o divenuti in seguito cittadini italiani.